In sede di opposizione allo stato passivo il curatore non è soggetto al divieto di novum
La prima sezione della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 19003/2017, conferma il principio, oramai consolidato in giurisprudenza, secondo cui il curatore, in sede di opposizione allo stato passivo, non è soggetto al divieto di novum di cui all’art. 345 c.p.c., pur avendo, il giudizio di opposizione, tutti i caratteri del gravame impugnatorio. Più in particolare, se la natura impugnatoria dell’opposizione esclude il potere della curatela di ampliare con domande riconvenzionali il thema decidendum, nulla impedisce, invece, che vengano sollevate nuove eccezioni, non proposte in sede di verifica dei crediti, stante la cognizione sommaria del primo grado di giudizio.
dott. Pietro Potenza SCARICA ORDINANZA