Diritto BancarioLa banca che eccepisce la natura solutoria delle rimesse deve analiticamente individuarle e sopratutto deve dimostrare l’inesistenza della linea di credito ovvero il suo superamento

10 Ottobre 20170

Con un’interessantissima sentenza del 19 settembre 2017 la Corte d’Appello di Milano chiarisce che l’eccezione di prescrizione, del diritto del correntista alla ripetizione degli illegittimi addebiti, deve essere specifica e non genericamente indicata con riferimento a tutte i versamenti compiuti ante decennio. In sintesi è quindi onere della Banca provare –a fondamento dell’eccezione proposta, come tra l’altro prescritto dalla norma generale di cui all’art.2697 c.c. – quali sono i singoli pagamenti ritenuti prescritti per non avere natura ripristinatoria ma solutoria. A tal proposito i giudici di legittimità hanno già avuto modo di precisare che le rimesse, normalmente, hanno funzione ripristinatoria, ragion per cui allorquando la banca eccepisce la prescrizione ed intenda provare la differente natura solutoria delle rimesse è suo onere fornirne la prova rigorosa (così Cass. civ. sent. n.4518/2014).
Pertanto la Corte d’Appello di Milano, in difetto di tali specifiche e puntuali allegazioni, ha ritenuto l’eccezione di prescrizione della banca assolutamente infondata non avendo questa dimostrato – con la produzione della relativa documentazione – quali versamenti erano di natura solutoria, essendosi invece limitata ad eccepire genericamente l’intervenuta prescrizione di tutte le operazioni/rimesse in conto anteriori al decennio dalla citazione, da essa ritenute sic et simpliciter solutorie sol per non avere –a suo dire- la correntista provato che il conto era affidato.
Non incombe comunque sul correntista l’onere di provare la natura ripristinatoria di una rimessa, ma incombe sulla Banca l’onere di provarne la natura solutoria (provando che la stessa era in assenza di (o extra) affidamento nel momento in cui ha ritenuto di eccepirne la prescrizione.

Lascia un Commento

La tua email non verrà pubblicata I campi obbligatori sono contrassegnati con *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA, ed è soggetto alla Privacy Policy e ai Termini di utilizzo di Google.

https://www.riccardilex.com/wp-content/uploads/2020/06/logo-riccardi-black_8b33560387d776e8612503216e308f83.png

Follow us:

+39 02 94758450
info@riccardilex.com

• STUDIO LEGALE RICCARDI •
Codice fiscale e Partita IVA: 05532071213 • Polizza RC Professionale AIG Europe S.A. n. ICNF000001.093445
• www.riccardilex.com • info@riccardilex.com • studio@pec.riccardilex.com