Il Tribunale di Milano con sentenza del 10.02.2017 ribadisce un orientamento oramai consolidato segnando un solco già tracciato. Più precisamente, afferma che il danno causato al patrimonio sociale dall’amministratore che, ritardando l’emersione della perdita integrale del capitale sociale mediante irregolarità contabili, prosegua nell’attività d’impresa con l’assunzione di nuovi rischi imprenditoriali, con conseguente aggravamento del dissesto, è fonte di responsabilità nei confronti della società e dei creditori sociali e può essere fatto valere dal curatore fallimentare (ex art. 146 L.F.). Per quanto riguarda la quantificazione del danno (ed è questo l’aspetto più interessante) dipendente da aggravamento del dissesto, si ritiene sia consentito l’utilizzo del criterio della differenza tra i netti patrimoniali qualora la complessità dell’attività aziendale e l’entità delle operazioni contestate renda «oltremodo gravosa» la determinazione del nesso causale con riferimento alle singole condotte lesive.