La Cassazione torna a pronunciarsi sulla legittimazione alla presentazione della domanda di fallimento.
Con pronuncia del 21.07.2017 (Sentenza n.18131/2017) la prima Sezione nel confermare la decisione dei giudici di merito, ribadisce il suo consolidato orientamento a tenore del quale anche la contestazione del credito vantato non esclude la legittimazione del creditore istante, potendo poi lo stato di insolvenza fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame e desunti dallo stato passivo approvato.