Con l’apertura del conto corrente «a delega disgiunta» ciascun intestatario assume il rischio per l’altrui operato, sicché in relazione ad ogni operazione intrapresa opera il principio di solidarietà di cui agli artt. 1854 e 1292 c.c.. La solidarietà passiva, che in tal modo connota il conto corrente bancario, consente alla banca di richiedere il pagamento del saldo ad uno qualsiasi dei cointestatari.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, precisa che dalla mera cointestazione del conto non discende la riferibilità ad uno dei correntisti delle operazioni poste in essere dall’altro. La cointestazione del conto, infatti, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto e non anche l’esistenza del reciproco consenso dei cointestatari del conto alle operazioni poste in atto da uno di loro.
Tuttavia, ove è stata espressamente prevista la facoltà dei correntisti di operare separatamente allora l’operazione posta in atto da uno solo dei cointestatari vincola anche gli altri per cui ogni contitolare del rapporto è solidalmente responsabile nei confronti della banca per il saldo passivo del conto corrente.
La solidarietà passiva opera anche se l’esposizione verso l’istituto di credito discende da un finanziamento accordato dalla banca stessa in favore di uno o di alcuni soltanto dei correntisti. Infatti, la previsione di solidarietà posta dall’art. 1854 c.c., in presenza di una disciplina convenzionale di cointestazione disgiunta del conto, concerne tutte le operazioni bancarie regolate in conto corrente (quindi anche l’apertura di credito: art. 1852 c.c.).
dott. Pietro Potenza SCARICA ORDINANZA