I NOSTRI SUCCESSIRinuncia del fallimento alla domanda giudiziaria e condanna alle spese ex art. 306 ultimo comma c.p.c.

6 Settembre 20170

Una procedura concorsuale promuoveva, dinanzi il Tribunale di Napoli, un’infondata quanto temeraria azione risarcitoria ex art. 146 L.F. nei confronti degli eredi di un sindaco di una società successivamente fallita. All’esito delle difese spiegate dallo Studio legale Riccardi il fallimento autonomamente decideva di rinunciare alla domanda ed il giudice designato per l’istruzione e la trattazione della causa facendo rigida applicazione del disposto normativo di cui all’art. 306 u.c. c.p.c. infliggeva una sonora condanna al pagamento delle spese legali.

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