Il titolo cambiario invalido, o comunque privo dell’efficacia sua propria, può essere fatto valere come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento, non solo dal prenditore contro l’emittente ma anche dal giratario contro il proprio girante, e, nei rapporti interni tra questi ultimi, anche quando il beneficiario non sia stato indicato nel titolo.
L’utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l’esercizio dell’azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell’art. 1988 cod. proc. civ., grava il debitore dell’onere di provare l’inesistenza di tale rapporto, ovvero l’estinzione delle obbligazioni da esso nascenti.
Quando la cambiale venga usata come promessa di pagamento, l’onere della prova dell’inesistenza del rapporto causale si trasferisce – ai sensi dell’art. 1988 cod. civ. – sul debitore soltanto se risulti acquisita la prova del suo diretto rapporto cartolare con il creditore.
Cassazione Civile, Sez. VI, 19 luglio 2017, n. 17850
dott. Pietro Potenza SCARICA ORDINANZA