Di rilevante valore giurisprudenziale la recente pronuncia della Cassazione civile n. 15740/2017 in quanto delinea, con particolare chiarezza, i confini spesso incerti della business judgement rule.
Da un lato, la sentenza in commento ribadisce il principio, di origine statunitense ma ampiamente acquisito anche nel nostro diritto vivente (per tutte: Cass. Civ., Sentenze nn. 3652 del 1997 e 3409 del 2013), secondo cui all’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 cod. civ. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare soltanto come giusta causa di revoca dell’amministratore; dall’altro, però, delinea gli esatti confini di tale discrezionalità, stabilendo che può ben sindacarsi l’omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità, e perciò anche la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere.
avv. Alfredo Riccardi