La prima sezione civile della Cassazione, con la recente Sentenza n. 7216/2017, cassando la precedente pronuncia di merito, ha chiarito che la valutazione della sproporzione del prezzo ai fini della revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 1 l.f. va fatta sempre al momento della compravendita definitiva, anche se preceduta da un contratto preliminare con effetti anticipati, in quanto l’anticipazione della consegna del bene e del pagamento dell’intero prezzo alla stipula del preliminare non determina l’effetto traslativo proprio del contratto definitivo, unico momento rilevante ai fini della eventuale sproporzione tra valore venale del bene e prezzo corrispettivo.Resta nei poteri di accertamento di merito del Giudice verificare, secondo gli ordinari criteri di interpretazione dei contratti, se la volontà traslativa sia effettivamente legata alla compravendita definitiva oppure anticipata al contratto preliminare; in tal caso la valutazione sulla sproporzione ex art. 67, comma 1, n. 1 c.p.c. andrà retrodatata necessariamente al momento della stipula del preliminare.[pdf-embedder url=”https://www.riccardilex.com/wp-content/uploads/2017/07/Cass.Civ_.sez_.I.7216.2017.pdf” title=”Cass.Civ.sez.I.7216.2017″]