Innovativa e significativa pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n.9974/2017) in materia di efficacia della comunicazione di cancelleria del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverto la declaratoria di insolvenza.
A parere della Suprema Corte, la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18, comma 13, legge fall. dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, legge fall., non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.
La decorrenza del termine breve in subiecta materia, secondo la Cassazione, risulta per legge ancorata all’atto della cancelleria, nell’evidente intento di assicurare la stabilizzazione degli effetti della pronuncia.