La terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n.16646/2017 ha stabilito che l’operazione contrattuale di sale and lease back può definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti, con un’indagine che è tipicamente di fatto e sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza della motivazione, la compresenza delle seguenti circostanze: (i) la presenza (preesistente o contestuale) di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice; (ii) una situazione di difficoltà economica del venditore legittimante il sospetto di relativo approfittamento; (iii) la sproporzione tra valore del bene alienato e l’entità del prezzo versato, in altri termini, delle reciproche obbligazioni nascenti dal rapporto.
L’esistenza, invece, di una concreta causa negoziale di scambio (che può riguardare, o meno, tanto il sale and lease back quanto lo stesso leasing finanziario) esclude in radice la configurabilità del patto vietato.