Crisi D'ImpresaRisoluzione del concordato preventivo – Non sussiste obbligo di restituzione di quanto riscosso

11 Luglio 20170

La Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 508/2016 ha precisato che iIn caso di risoluzione del concordato preventivo e di conseguente dichiarazione di fallimento, si applica analogicamente l’art. 140, comma 3, l.fall., in tema di concordato fallimentare. Pertanto i creditori anteriori alla riapertura della procedura fallimentare sono esonerati dalla restituzione di quanto hanno riscosso in base al concordato risolto o annullato, sempre che si tratti di riscossioni valide ed efficaci e non di riscossioni cui essi non avevano diritto.

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