L’inefficacia ex art. 44 L.F. colpisce tutti i pagamenti effettuati dal fallito, ivi compreso quelli effettuati all’esito di un procedimento espropriativo presso terzi conclusosi con un’ordinanza di assegnazione.
Difatti il pagamento verrà travolto dall’inefficacia ex art. 44 l.f. anche allorquando l’ordinanza di assegnazione sia stata resa prima della dichiarazione di fallimento. Ciò che effettivamente rileva è il “momento” in cui viene eseguito il pagamento dal “debitor debitoris” al creditore che abbia ottenuto l’assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., atteso che solo quello determina l’immediata estinzione del debito dell’insolvente, sicché l’effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell’inefficacia. Così stabilito dalla Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.1227/2016