Le innovazioni introdotte dal DL n.83/2015 che prevedono nel concordato liquidatorio una percentuale minima di pagamento del venti per cento dell’ammontare complessivo dei creditori chirografari (art. 160, comma 4°, L.F.) e, con riferimento a tutti i tipi di concordato, dell’obbligo di assicurare un’utilità specifica ed economicamente valutabile (art. 161, comma 2, lett. e), la valutazione del giudice in ordine alla fattibilità del concordato preventivo non è più limitata alla verifica della incompatibilità del piano con norme inderogabili (cd. fattibilità giuridica) od alla assoluta e manifesta inettitudine dello stesso a raggiungere gli obiettivi prefissati (cd. fattibilità economica); bensì, ad avviso della Corte d’appello di Lecce (decr. 26.04.2017) sono stati attribuiti al tribunale più penetranti poteri di indagine tra i quali, quello di verificare la fattibilità tout court del piano valutando tutti gli elementi a disposizione, senza alcun vincolo che non sia quello del canone del prudente apprezzamento di cui all’art. 116 c.p.c..