ApprofondimentiDiritto BancarioL’inclusione della c.m.s. nella verifica dell’usura al vaglio delle Sezioni unite.

23 Giugno 20170

L’inclusione della commissione massimo scoperto nella verifica dell’usura al vaglio delle Sezioni unite.

La prima sezione civile della Cassazione civile, con l’ordinanza interlocutoria n. 15188/2017, ha rimesso alle Sezioni unite la questione di massima importanza, oggetto di contrasto all’interno della sezione, relativa all’inclusione o meno della c.m.s. nella verifica dell’usurarietà del tasso applicato.

La commissione di massimo scoperto, applicata dal ceto bancario fino al 30 giugno 2009 (e sostituita da altre commissioni per effetto dell’art. 2-bis del D.L. 185/2008 conv., con mod., in L. 2/2009), è stata sempre ritenuta, secondo l’orientamento classico della Corte di cassazione, un costo del credito da includere nella verifica del tasso effettivo globale applicato dal ceto bancario ai sensi dell’art. 1 della L. 108/1996 e dell’art. 644 del codice penale (Cass. civ. n. 10516/2016; Cass. pen. n. 28928/2014; Cass. pen. n. 28743/2010; Cass. pen. n. 12028/2010). Recentemente tale orientamento è stato sconfessato da due recenti pronunce della Cassazione civile (n. 12965/2016 e n. 22270/2016), in forza delle quali la previsione del comma 2 del citato art. 2-bis del D.L. 185/2008 conv., con mod., in L. 2/2009, nella parte in cui statuisce che “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108”, avrebbe comportato un mutamento innovativo dell’art. 644 c.p..

dott. Pietro Potenza

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