Una recente pronuncia della Cassazione civile afferma che la mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente comporta la nullità dell’intero rapporto ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti.
Il recente arresto della Cassazione civile n. 5609/2017 afferma un principio importante e particolarmente vantaggioso per i correntisti: la mancanza di un valido contratto scritto tra le parti comporta la nullità dello stesso con conseguente obbligo restitutorio, a carico della banca, di ogni interesse indebitamente percepito. La sentenza si caratterizza per l’espressa esclusione degli interessi al tasso legale (ex art. 1284 c.c.) o al tasso sostitutivo (ex art. 117 T.U. Bancario), con possibilità recuperatorie per il correntista molto significative
dott. Pietro Potenza