Intervengono finalmente le Sezioni Unite a dirime il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare in seno alle sezioni semplici del Supremo Consesso. E’ del 12.05.2017 la sentenza n. 11799 con la quale le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito quando sia necessaria la formulazione dell’appello in via incidentale, ad istanza della parte risultata vittoriosa in primo grado. Le Sezioni Unite hanno stabilito che, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c., né sarà sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.
avv. Edgardo Riccardi