Con un’interessante pronuncia della Corte d’Appello di Venezia (decreto 18.11.2015) viene ribadito quanto già in precedenza affermato dalla Suprema Corte di legittimità (Cass. civ. sent. n.23651/2014) in ordine all’efficacia sanante retroattiva dell’autorizzazione tardiva a stare in giudizio per la curatela fallimentare. La vicenda presa in esame dai giudici veneti concerneva un reclamo ex art. 22 L.F. proposto dalla curatela senza essere stata preventivamente autorizzata ai sensi dell’art. 25 L.F. essendo intervenuta, detta autorizzazione, soltanto in un momento successivo. Con la decisione commentata la Corte d’appello non solo ha ritenuto tempestiva la proposizione del reclamo ma ha anche affermato che :”L’autorizzazione del giudice delegato a promuovere azione giudiziale o a resistere all’altrui azione è da ritenersi condizione di efficacia dell’attività processuale del curatore, ne consegue la possibilità di sanatoria con effetto ex nunc, anche nel caso in cui l’autorizzazione ad agire o a resistere sia data nel successivo giudizio d’impugnazione”.
avv. Alfredo Riccardi