[pdf-embedder url=”https://www.riccardilex.com/wp-content/uploads/2017/05/10.-Sentenza-n.1182-2017.pdf” title=”10. Sentenza n.1182-2017″]
Il Tribunale di Napoli Nord accoglie la domanda di una società correntista e, nel rideterminare il saldo del conto corrente, gli riconosce oltre 50.000,00 euro. Nella fattispecie, sebbene il conto fosse stato aperto successivamente alla delibera CICR del 07.02.2000, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto in quanto non determinata, nè determinabile ed ha negato tutte quelle spese non correttamente pattuite e convenute.
La sentenza in commento è particolarmente interessante in quanto nel rigettare l’eccezione di prescrizione formulata dall’istituto di credito chiarisce che è la banca, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell’onere della prova ex art. 2697 comma 2° c.c., a dover fornire la prova dei fatti costitutivi della propria eccezione. Sarà quindi la banca a dover indicare, pena l’inammissibilità della stessa eccezione di prescrizione, le linee di credito, gli sconfinamenti delle stesse, nonchè i singoli pagamenti con finalità solutoria.