Il 7 aprile 2017 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Tributaria con la sentenza n.9094 ha precisato che l’estinzione della società determina l’intrasmissibilità della sanzione (ex art. 8 d.lgs. n. 472/1997), ai soci ed ai liquidatori e ciò in ossequio al principio di responsabilità personale, codificato nell’art. 2, comma 2, del predetto DLgs. n. 472/1997. E tale principio assume rilevanza, ove si consideri che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003 convertito con legge n. 326/2003, ha introdotto il canone della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie. Con la citata sentenza gli ermellini ribadiscono quanto già affermato in tema di effetti processuali dell’estinzione della società. Segnatamente gli ex soci restano responsabili per i debiti della società estinta, ex art. 2495 c.c., solo se e nella misura in cui abbiano riscosso importi da bilancio finale di liquidazione, subentrando dal lato passivo nel rapporto d’imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, di modo che l’accertamento di tali circostanze costituisce presupposto della assunzione, in capo a loro, della qualità di successori e, correlativamente, della legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo. In sintesi con la cancellazione della società si verifica una successione nel processo senza limiti per i soci di società estinta essendo questi ad avere legittimazione in luogo della società estinta e ciò indipendentemente dal fatto che non abbiano riscosso nulla da bilancio finale di liquidazione. La sentenza in questione è altresì interessante perchè dichiara una carenza di legittimazione passiva del liquidatore convenuto in luogo dei soci e ciò perchè l’Agenzia non lo ha convenuto per valere una sua responsabilità in base all’art. 2495 c.c. o anche in base all’art. 36 del d.P.R. n. 602/73.
avv. Alfredo Riccardi
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