Diritto BancarioIl Tribunale di Bari afferma che anche gli interessi moratori e la clausola di estinzione anticipata del mutuo debbano essere conteggiati ai fini dell’usurarietà

1 Maggio 20170

Con un’interessante sentenza dell’08.11.2016 il Tribunale di Bari chiarisce cosa debba essere computato ai fini del calcolo del tasso soglia in un contratto di mutuo.
Più precisamente viene detto che ai fini del calcolo del costo complessivo del credito si deve considerare qualsivoglia voce di spesa comunque denominata, nonchè qualsivoglia tipologia di interesse, quindi, devono computarsi non solo quelli di natura corrispettiva, ma anche quelli convenuti a titolo moratorio.
Ritiene il tribunale pugliese che è irragionevole ed arbitrario operare una differenziazione tra interessi corrispettivi e interessi moratori in punto di calcolo del tasso soglia, ciò sia perché contrasta con le disposizioni normative, che impongono un calcolo complessivo del costo del credito, che possa definirsi unico ed omnicomprensivo di tutte le voci poste a carico del mutuatario, sia perché la natura eventuale dell’interesse moratorio è del tutto irrilevante ai fini dell’usurarietà, dato che la nullità di cui al 2° comma dell’art. 1815 cod. civ. colpisce la pattuizione di un interesse di una determinata entità, a prescindere dal concreto verificarsi del ritardo nell’adempimento e sia perché l’applicazione del tasso di interesse moratorio alla singola rata insoluta non impedisce che esso sia computabile sull’intera sorte capitale data a mutuo, essendo possibile che il mutuatario resti inadempiente sin dall’inizio della restituzione rateale pattuita.
Per tali ragioni anche la clausola di estinzione anticipata, quale voce di spesa, deve essere considerata ai fini del calcolo del costo complessivo del credito.

dott. Pietro Potenza

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