La Sez. IV, Lavoro della Suprema Corte di Cassazione con un’interessantissima sentenza del 03 Febbraio 2017, sentenza n.2975, ha precisato che in caso di fallimento dell’impresa datrice di lavoro, persiste l’interesse del lavoratore, in precedenza licenziato, alla reintegrazione nel posto di lavoro, previa dichiarazione giudiziale dell’illegittimità del licenziamento, in quanto una tale pronuncia ha ad oggetto, non solo il concreto ripristino della prestazione di lavoro, ma anche le possibili utilità connesse al rapporto lavorativo, quali la ripresa del lavoro o l’eventuale ammissione ad una serie di benefici previdenziali.
La medesima sezione con una pronuncia quasi gemella del 20.01.2017 la n.2237 ha invece ribadito che il fallimento dell’imprenditore non integra una causa di risoluzione del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 2119, comma 2° c.c., bensì determina solo una sospensione dello stesso a norma dell’art. 72 L.F., precisando poi che la collocazione in cassa integrazione presuppone la perdurante esistenza del rapporto di lavoro, sebbene a funzionalità sospesa, e non la sua estinzione.
Avv. Alfredo Riccardi