Il Tribunale di Cosenza conferma l’esistenza di un danno non patrimoniale “in re ipsa” in caso di illegittima segnalazione nelle banche dati centralizzate finalizzate al censimento del rischio e della solvibilità dei debitori.
Con recente ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., il Tribunale di Cosenza affronta l’ennesimo caso di errata segnalazione di un cliente nelle banche dati centralizzate finalizzate al censimento del rischio e della solvibilità dei debitori. Nel caso di specie, il cliente risultava segnalato in CRIF come pagatore insolvente nonostante avesse, da oltre tre anni, estinto regolarmente un debito a suo tempo contratto con l’istituto di credito. Accertata l’illegittima segnalazione, il Tribunale, pur in assenza di una specifica prova dei danni non patrimoniali subiti dal cliente – intesi lesione all’immagine sociale della persona ingiustamente indicata come insolvente – ha ritenuto sussistente un danno “in re ipsa”, ovverosia una lesione reale che deve essere risarcita senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza.
Avv. Edgardo Riccardi