Nuova significativa pronuncia della Cassazione civile a sezioni unite: il compenso dell’amministratore di società per azioni non è soggetto ai limiti di pignorabilità fissati dall’articolo 545 del codice di procedura civile.
La Cassazione civile, con la sentenza 20 gennaio 2017, n. 1545 resa dalle Sezioni unite, dirime un antico dubbio interpretativo relativo alla natura del compenso dell’amministratore di s.p.a. e, pertanto, alla assoggettabilità dello stesso alla speciale disciplina di favore prevista dall’articolo 545 del codice di procedura civile, che prevede forti limiti alla pignorabilità dei crediti di lavoro.
L’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni, secondo l’opzione ermeneutica della Suprema Corte, sono ad essa legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente, e dell’assenza del
requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dall’art. 409, n. 3, c.p.c., sicchè i compensi spettanti ai soggetti predetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dell’art. 545, comma 4, c.p.c..
Avv. Angelo di Gaeta