L’istanza di fallimento formulata dal Pubblico Ministero all’esito della declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato preventivo ai sensi dell’art. 162 l.f. è istituto differente da quello previsto dall’articolo 7 l.f..
La Cassazione civile, con la Sentenza n. 9574/2017, conferma il principio, già consolidato nella pregressa giurisprudenza, secondo cui l’istanza di fallimento formulata dal P.M. all’esito della pronuncia di inammissibilità della proposta di concordato ai sensi dell’art. 162 l.f. è istituto differente dall’istanza formulata ai sensi dell’art. 7 l.f.. In particolare, l’istanza di cui all’articolo 162 l.f. non dà avvio ad un nuovo procedimento, costituendo una fase (eventuale) della verifica di ammissibilità della proposta concordataria.
Avv. Alfredo Riccardi