In caso di cessione (o di conferimento) di azienda, il debito restitutorio derivante dall’accoglimento di un’azione revocatoria fallimentare promossa successivamente alla cessione non rientra nel fascio di situazioni giuridiche passive trasmesse ope legis ai sensi dell’art. 2560 c.c..
Con la recente pronuncia della Cassazione civile a sezioni unite n. 5054/2017 si afferma, in punto di legittimità, un principio significativo in materia di trasferimento automatico dei debiti in ipotesi di cessione o conferimento d’azienda. In particolare, nel caso in cui venga promossa azione revocatoria fallimentare in danno del cedente di un’azienda successivamente alla cessione, il debito restitutorio, futuro ed eventuale, non rientra nei rapporti giuridici trasmessi ope legis ai sensi dell’art. 2560 c.c. salvo che non vi sia una specifica indicazione in tal senso rinveniente dalle scritture contabili.
Avv. Alfredo Riccardi