Il Tribunale di Frosinone conferma il principio secondo cui, dichiarata la nullità della clausola anatocistica, non è ammissibile alcuna forma di capitalizzazione alternativa.
La recente pronuncia del Tribunale laziale conferma il principio già espresso, autorevolamente, dalla celebre Sentenza n. 24418/2010 della Cassazione civile a sezioni unite, in forza del quale, una volta dichiarata la nullità della clausola anatocistica (stipulata prima dell’entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. 09.02.2000), non è ammessa alcuna forma di capitalizzazione compensativa o sostitutiva (ad esempio con periodicità annuale), stante l’espresso divieto sancito dalla lettera dell’articolo 1283 c.c..
Avv. Edgardo Riccardi