Nuova pronuncia di legittimità a conferma del consolidato orientamento secondo cui, ai fini della prova del proprio credito, la banca non può eccepire il limite decennale di conservazione di cui all’articolo 119 del Testo Unico Bancario.
La recente pronuncia della Cassazione civile n. 1584/2017 conferma il principio, ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale l’Istituto di credito che agisce per il recupero del proprio credito ha l’obbligo di depositare gli estratti conto integrali a partire dall’apertura del rapporto oggetto di contestazione, senza poter invocare il limite decennale fissato dall’articolo 119 del Testo Unico Bancario. La banca, come ribadito dalla Suprema corte,non può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito.
avv. Edgardo Riccardi