Questo mese si segnala la recentissima decisione della Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. 10821 del 25/05/2016) con la quale i Giudici di legittimità, pronunciandosi ex art. 363, comma 3°, c.p.c., hanno affermato che in tema di società a responsabilità limitata, il potere di convocare l’assemblea (nella specie per decidere sulla revoca dell’amministratore), in caso di inerzia dell’organo di gestione, deve riconoscersi, nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, stante, da un lato, il mancato richiamo, nella disciplina di tali società, dell’art. 2367 c.c., dettato per le società per azioni e non applicabile in via analogica, attesa la forte differenza tra i due tipi societari, e, dall’altro, l’inutilizzabilità dell’art. 2487 c.c., in quanto relativo alla nomina e revoca non degli amministratori ma dei liquidatori.
Avv. Daniela Settembre