La sesta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, Relatore dott. Cristiano, con una secca e stringata ordinanza (la n. 25416 del 12 dicembre 2016) nel rigettare un ricorso straordinario proposto da Equitalia Sud s.p.a. ricorda che la dichiarazione di dissenso alla proposta di concordato non va notificata via PEC al curatore, bensì depositata in cancelleria.
Ciò in ossequio e nel rispetto di una rigorosa lettura del disposto normativo dell’art. 125 comma 2° della legge fallimentare, che testualmente sancisce: “[…] 2. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualita’ della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest’ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sara’ considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all’approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l’articolo 41, quarto comma.”
avv. Alfredo Riccardi