Ai sensi del nuovo articolo 120 del Testo Unico Bancario (nel testo modificato dall’articolo 17-bis del D.L. 18/2016 conv., con mod., dalla L. 49/2016) e della recente Delibera C.I.C.R. n. 343 del 03/08/2016, a partire dall’01/10/2016 l’anatocismo bancario (ovverosia la capitalizzazione degli interessi e la conseguente produzione di ulteriori interessi) trova una nuova disciplina. Queste le regole principali: 1) nei contratti bancari è vietata, di regola, la produzione di interessi su interessi (anatocismo) salvo che per gli interessi di mora (che si applicano in caso di ritardato pagamento); 2) nei contratti bancari di conto corrente o di conto di pagamento deve essere assicurata la stessa periodicità nella maturazione degli interessi, che avviene sempre al 31 dicembre di ogni anno; 3) nei contratti di apertura di credito in conto corrente e in caso di sconfinamento, gli interessi debitori maturati al 31 dicembre sono esigibili non prima del 1° marzo successivo purché vi sia stata una comunicazione scritta della banca almeno 30 giorni prima; 4) gli interessi debitori di cui sopra non possono essere addebitati in conto corrente o in conto di pagamento senza consenso scritto espresso del cliente, consenso sempre revocabile.
avv. Edgardo Riccardi