Con la sentenza n.6022/2014 della Suprema Corte di Cassazione (Sez. I est. Magda Cristiano) si è affermato che nel concordato con cessione dei beni, l’imprenditore assume l’obbligo di porre a disposizione dei creditori l’intero patrimonio dell’impresa e non di garantire il pagamento dei crediti in una misura percentuale prefissata. Nella domanda di concordato con cessione, l’indicazione della percentuale di soddisfacimento dei crediti è dunque necessaria al fine di consentire ai creditori di valutare la convenienza della proposta, nonché la sua fattibilità economica, ma, a meno di un’espressa previsione in tal senso, non costituisce manifestazione di una volontà negoziale sulla quale si forma il consenso o l’accettazione, perché ciò equivarrebbe a ritenere sempre necessaria la soluzione della forma del concordato misto, in cui la cessione è accompagnata dall’impegno a garantire i creditori una percentuale minima di soddisfacimento, laddove l’oggetto dell’obbligazione del concordato con cessione è unicamente l’impegno a mettere i beni a disposizione dei creditori liberi da vincoli ignoti che ne impediscono la liquidazione o ne diminuiscano sensibilmente il valore.
Avv. Alfredo Riccardi