Diritto CommercialeAssoggettabilità a fallimento dell’holder – Presupposti

18 Settembre 20160

Il Tribunale di Milano con decisione del 04 febbraio 2016, Pres. Irene Lupo, Est. D’Aquino, delinea quelle che sono le prerogative affinché possa essere pronunciato il fallimento dell’holder.

Segnatamente, perché possa parlarsi di un holder assoggettabile a fallimento è necessario che l’holder, ancorché persona fisica:

  1. a) eserciti una attività imprenditoriale in nome proprio e, quindi, un’attività, anche negoziale, con spendita del nome, in cui l’holder si avvalga organizzativamente e finanziariamente di vari soggetti imprenditoriali (es. società commerciali), procacciando clienti, negoziando con i creditori, impartendo direttive, influendo sulle scelte gestionali, concedendo incarichi, procurando finanziamenti alle società “del gruppo”, rilasciando fideiussioni personali e recuperando liquidità dalle società distribuendola all’interno del “gruppo”, etc.;
  2. b) svolga questa attività con economicità e con perseguimento dell’utile, volto quest’ultimo sia all’incremento del valore delle proprie partecipazioni nelle società, sia all’incremento della capitalizzazione del gruppo, nonché del patrimonio personale;
  3. c) eserciti questa attività con professionalità e organizzazione imprenditoriale, avvalendosi stabilmente di una struttura, composta eventualmente anche di personale dipendente.

Questi criteri, già preconizzati da Cass. civ., Sez, I, 26 febbraio 1990, n. 1439, sono oramai richiamati in tutti i precedenti di legittimità, tanto da costituire giurisprudenza consolidata, declinata sotto le diverse fattispecie della holding pura, intesa come gestione del gruppo e della holding operativa, quale gestione di attività di natura ausiliaria o finanziaria (così Cass. civ., Sez. I, 18 novembre 2010, n. 23344; Cass., civ. Sez. Un., 29 novembre 2006, n. 25275; Cass., civ. Sez. I, 13 marzo 2003, n. 3724; Cass., civ. Sez. I, 9 agosto 2002, n. 12113).

L’assoggettamento a dichiarazione di fallimento dell’holder richiede, pertanto — pur in caso di accertamento della sussistenza di un’attività di direzione strategica delle società del “gruppo”– l’accertamento di profili paradigmatici dello status di imprenditore individuale (ex art. 2082 c.c.), quali la spendita del nome (atti anche negoziali, nei quali la direzione del gruppo si esplica, posti in essere dal capogruppo in nome proprio), l’attitudine a produrre un incremento di risultati economici del gruppo nel suo insieme e nelle sue componenti e che appaiano diretta derivazione dell’attività di governo (in termini Cass. n. 1439/90), anche avvalendosi di una struttura organizzativa stabile.

Avv. Daniela Settembre

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