La Corte d’Appello di Firenze, con decisione n. 316 del 3 marzo 2016, ha affermato un principio di diritto particolarmente interessante.
In sintesi ha ritenuto che non costituisce abuso dello strumento processuale la presentazione di una domanda di concordato preventivo c.d. “in bianco” successivamente all’udienza prefallimentare, da parte di una società che aveva deliberato di proporre tale domanda già precedentemente ma che a causa di dissidi interni aveva procastinato l’esecuzione della volontà sociale.
La decisione assume una valenza peculiare, anche se va sottolineato che la Corte fiorentina riesce ad escludere la figura dell’abuso di diritto solo in ragione del fatto che la proposta di concordato preventivo fosse stata già deliberata dalla società prima dell’udienza prefallimentare.
avv. Alfredo Riccardi