La Suprema Corte di Cassazione, Sez. I, con recentissima pronuncia del 20/05/2016 n. 10525 ha precisato che la notifica del testo integrale della sentenza che rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – effettuata ai sensi della art. 18, comma 13, legge fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (pec), ex art. 16, comma 4, D.L. n. 179 del 2012, convertito con L. n. 221 del 2012 – è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in Cassazione ex art. 18, comma 14, legge fall. non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2°, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito nella L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.
avv. Alfredo Riccardi