Questo mese si segnala un decreto del Tribunale di Roma (decreto del 29 gennaio 2014, Pres. Russo, Est. Miccio) particolarmente interessante perché ha affermato che, tutte le volte in cui il piano concordatario preveda la cessione dell’azienda in esercizio a terzi si avrà pur sempre un concordato in continuità aziendale (cosiddetta continuità indiretta), anche se fondato su di un piano che contempli la dismissione dell’azienda, in linea con quanto disposto dall’art. 186 bis, primo comma L.F..
La decisione è rilevante, ed è destinata ad avere importanti ricadute in termini pratici, in quanto la qualificazione di concordato in continuità permette al debitore di sottrarsi all’obbligo della soddisfazione minima dei creditori chirografari nella misura del 20%, così come statuito dal D.L. n.83/2015 successivamente convertito nella L. n.132 del 06 agosto 2015.
avv. Alfredo Riccardi