La Suprema Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n.4455 del 7 marzo 2016 ha precisato che ai fini della ripartizione della responsabilità per debiti anteriori, la scissione non determina un beneficio di preventiva escussione del patrimonio della società scissa, ma solo un beneficium ordinis, che presuppone soltanto la costituzione in mora del debitore. Secondo la citata pronuncia, il limite del “valore effettivo del patrimonio netto” assegnato o rimasto alla società beneficiaria indica la misura del credito azionabile nei confronti delle altre società partecipanti alla scissione, non la misura della garanzia patrimoniale prestata dal debitore.
Avv. Angelo Di Gaeta