Alla revoca dei poteri gestori dell’unico socio accomandatario dotato di tali poteri non consegue immediatamente lo scioglimento della s.a.s., essendo applicabile la disciplina ex art. 2323 c.c., con conseguente possibilità per i soci di una rivisitazione dei patti sociali nel termine di sei mesi dalla revoca e di nomina, medio tempore, di un amministratore provvisorio. La coesistenza di tale figura in esame con quella del socio accomandatario illimitatamente responsabile risulta infatti possibile senza alterazione dello schema tipico, in sostanza non potendo la responsabilità illimitata dell’accomandatario privato dei poteri gestori essere significativamente aggravata dai meri atti di ordinaria amministrazione demandati all’amministratore provvisorio.
Il provvedimento di nomina di liquidatore emesso dal Presidente del Tribunale ex art. 2275 c.c. è un provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il Presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto Presidente, dopo un’indagine sommaria e condotta incidenter tantum, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società sia sciolta, ma non accerta in via definitiva, né l’intervenuto scioglimento, né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, purché legittimato all’azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l’insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti (così Tribunale di Milano 12 novembre 2015- Il Presidente Elena Riva Crugnola).
Avv. Angelo Di Gaeta