Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 24822 del 9 dicembre 2015, hanno risolto una questione molto dibattuta relativa al termine di prescrizione di un diritto che può essere esercitato solo attraverso l’adozione di un atto processuale.
La questione sottostante riguarda i diversi momenti in cui si considera avvenuta la notificazione di un atto per il notificante e per il notificando, c.d. principio di “scissione”.
Tale principio, derivante dalla nota sentenza della Corte cost. n. 477/2002, considera avvenuta la notifica per il primo al momento della consegna dell’atto all’ufficio notificante, e per il secondo al momento della ricezione dell’atto, salvaguardando entrambe le ragioni di tempestività dell’esercizio del diritto e di conoscenza dell’atto.
Ma tale principio, secondo la giurisprudenza prevalente, vale solo per gli atti processuali e non per quelli sostanziali diretti a una persona determinata, per i quali vi è lo sbarramento dell’art. 1334 che ne ricollega l’efficacia alla conoscenza del destinatario (o conoscibilità).
Ma proprio questo è il punctum dolens: quando un diritto, per evitarne la prescrizione, può essere esercitato solo attraverso il compimento di un atto processuale (nel caso notificazione della citazione per revocatoria), tale atto è, e resta, di natura processuale, pur producendo un effetto sostanziale (costituzione in mora), quello cioè di interrompere il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto.
Quindi le Sezioni Unite criticano l’interpretazione prevalente che vede nell’atto di esercizio dell’azione revocatoria un atto sostanziale al quale non può estendersi il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il notificando.
Di conseguenza, se la prescrizione può essere evitata solo attraverso l’esercizio del diritto, deve considerarsi esercizio del diritto anche quello di notifica della citazione contenente domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. quando questo costituisce l’unico mezzo di esercizio del relativo diritto e gli effetti della notifica si compiranno per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficio notificante entro il termine assegnatogli dalla legge, e per il notificando al momento della ricezione dell’atto, senza alcun sacrificio delle ragioni di quest’ultimo perché saranno assicurati sia la certezza dei rapporti giuridici sia il diritto di difesa, entrambi sotto il più ampio principio di ragionevolezza che deve permeare ogni regola diretta a dirimere contrapposti interessi.
avv. Angelo di Gaeta