La Corte d’Appello di Genova con una recentissima decisione (28/07/2015) ha chiarito che il pagamento integrale dell’IVA (cui è assimilabile quello delle ritenute) non comporta una violazione del disposto dell’art. 160, comma 2° L.F. con riguardo al divieto di alterare, con la proposta di concordato, l’ordine delle cause legittime di prelazione (e quindi anche la graduazione dei privilegi prevista dalla legge). I giudici genovesi – dato per assunto che nei concordati senza transazione fiscale non sia possibile in alcun modo falcidiare né l’IVA né le ritenute operate e non versate (così Cass. civ. sent. n. 14447/2014; Corte d’Appello Milano20/11/2014) – hanno precisato che è proprio della norma eccezionale derogare, in casi determinati, ad un principio generale, posto che l’art. 182-ter L.F., attribuisce al credito IVA, nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, un trattamento peculiare ed inderogabile dall’accordo delle parti; questo però non produce per ciò solo l’effetto di incidere sul trattamento di tutti gli altri crediti per i quali, ovviamente, continua a valere l’ordine di graduazione.
avv. Alfredo Riccardi