Il Tribunale di Milano, Sez. feriale, con ordinanza dell’08/08/2015, in sede di reclamo, ha confermato il divieto di anatocismo successivamente al 1° gennaio 2014.
Il Tribunale meneghino ha precisato che la modifica dell’art. 120 2° comma TUB, modificato dall’art.1 comma 629 della L. n.147/2013, ha reintrodotto espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria, come emerge dall’interpretazione letterale dell’espressione “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori”, in collegamento col successivo periodo che impone di calcolare gli interessi esclusivamente sulla sorte capitale. Né l’efficacia del divieto di anatocismo sancito dall’art. 120 TUB è subordinata all’approvazione della deliberazione del CICR.
avv. Edgardo Riccardi