L’azione di responsabilità promossa dal curatore non costituisce un tertium genus, ma cumula in sé le azioni di cui agli artt. 2393 c.c. (azione sociale) e 2394 c.c. (azione dei creditori) ed è finalizzata alla reintegrazione del patrimonio della società, inteso unitariamente come garanzia dei soci e dei creditori sociali, fermi gli oneri probatori inerenti a ciascuna azione.
Per tali ragioni l’azione di responsabilità promossa dal curatore non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 24 L.F. restando sottratta alla competenza inderogabile del tribunale fallimentare, con conseguente applicazione degli ordinari criteri di competenza per valore e per territorio, ivi compreso quelle inerente alla modificazione della competenza territoriale semplice per cumulo di domande contro più persone presso il foro generale di una di esse (così il Tribunale di Napoli Sez. Specializzata Imprese – decisione dell’08/08/2014).