L’art. 43 L.F., secondo il quale l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo, deve essere inteso nel senso che il termine perentorio previsto dall’art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo decorre non dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, né dalla data di iscrizione della sentenza nel Registro delle Imprese, bensì – secondo un bilanciamento degli interessi delle contrapposte parti processuali – dalla data nella quale l’intervenuto fallimento sia stato portato dalla curatela a conoscenza dell’altra parte a mezzo di dichiarazione in udienza o di atto notificato (così Tribunale di Milano 28/03/2014; Cass. civ. sent. n. 5650/2013; Cass. civ. sent. n. 21869/2013; Cass. civ. sent. n. 266/2011; Cass. civ. sent. n.22056/2013; Cass. civ. sent. n. 19509/2010).
avv. Alfredo Riccardi