Un’interessante sentenza del Tribunale di Milano – Sez. Imprese (sentenza del 03/09/2013) ha precisato che qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano in seguito il contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto e non mera ripetizione del primo, in quanto il contratto preliminare resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivono, dovendo tale prova essere data da chi chieda l’adempimento di detto distinto accordo. Al contempo, tuttavia, il preliminare può contenere stipulazioni autonome e di per sé efficienti, non bisognose di ulteriore puntualizzazione negoziale e come tali non travolte dalla successiva mancata menzione nel contratto definitivo (nella specie, il Tribunale, pur rilevando che le garanzie relative alla cessione delle quote contenute nel preliminare non venivano riprodotte nel contratto definitivo, ha ritenuto che tali clausole rappresentino autonomi impegni negoziali di per sé già pienamente efficaci indipendentemente dalla loro riproduzione nel contratto definitivo).
avv. Angelo di Gaeta