Diritto BancarioE’ rilevabile d’ufficio la nullità della clausola contrattuale perché usuraria, indeterminata o anatocistica se vi sia stata contestazione del correntista, anche per altro motivo, ovvero se la banca ha inteso utilizzare il documento contenente detta clausola

15 Novembre 20140

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 1421 c.c., la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario che rinvia a condizioni usualmente praticate sulla piazza o che preveda un tasso d’interesse usurario ovvero anatocistico, qualora vi sia contestazione da parte del correntista, anche per ragioni diverse, del titolo posto a fondamento della richiesta da parte della banca (così Cass. civ. sent. n. 24483/2013; Cass. civ. sent. n. 3649/2012; Cass. civ. sent. n. 23974/2010; Cass. civ. sent. n. 21141/2007).

avv. Edgardo Riccardi

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