La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24359 del 29 ottobre 2013 è intervenuta nuovamente ed ha precisato quali sono i poteri del Tribunale in sede di omologa del concordato fallimentare.
A seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 5/2006 e del D.Lgs. n. 169/2007, nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell’esito della votazione restando escluso ogni controllo sul merito, ad eccezione dell’indagine sull’eventuale abuso dell’istituto.
La valutazione sul contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza è, invece, devoluta ai creditori, sulla base del parere inerente ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore e dal comitato dei creditori, mentre al giudice delegato spetta soltanto un controllo sulla ritualità della proposta medesima.
avv. Alfredo Riccardi