Il Tribunale di Milano con la sentenza n.10375 del 23 luglio 2013 ha motivatamente affermato che la comparazione tra il dolo di colui che commette un reato al fine di trarne profitto per sé o per altri e l’eventuale colpa di colui che in qualche misura agevola la commissione del reato in suo danno aderendo a richieste provenienti dallo stesso danneggiante (nella specie il promotore infedele) non può mai tradursi in effettiva incidenza causale della sua condotta sul danno e quindi non può mai condurre ad una diminuzione – ai sensi dell’art. 1227 c.c. (che opera proprio a livello di con causalità) – del suo diritto al risarcimento.
avv. Edgardo Riccardi