La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10679 del 15/05/2014 ha precisato che la richiesta di fallimento del Pubblico Ministero non esige la pendenza di un procedimento penale a carico del fallendo, né degli amministratori in caso di istruttoria promossa contro la società, essendo sufficiente che a tale organo pervenga una notitia decoctionis dello stesso genere di quella che giustificherebbe l’iniziativa del creditore e che tale risultanza emerga nel corso di un procedimento penale, senz’altra specificazione.
Osserva la Corte che tale principio prescinde dalla qualificazione penalistica della dichiarazione di fallimento, come presupposto o condizione di punibilità del reato, ed anzi riconosce che proprio nel caso di società vi è divaricazione tra soggetto fallibile e soggetto destinatario dell’azione penale.
Anzi, l’esemplificazione aperta di cui all’art. 7 n.1 L.F., dimostra che le condotte che permettono di far conoscere al P.M. l’insolvenza non necessariamente coincidono con reati o con una loro assunzione in un procedimento penale, così come la stessa nozione di procedimento civile non patisce limitazioni di sorta di tipo categoriale.
E’ dunque sufficiente che l’insolvenza sia stata appresa dal P.M. istituzionalmente nell’esercizio delle sue funzioni.
avv. Alfredo Riccardi