La Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4518 del 26 febbraio 2014 ha affermato il principio di diritto che, in costanza di un rapporto bancario, tutti i versamenti del correntista si devono considerare avvenuti in presenza di un affidamento da parte della banca, e quindi avranno natura ripristinatoria, con la conseguenza che il termine di prescrizione decennale per poter richiedere la ripetizione decorrerà sempre dalla data di chiusura del rapporto, a prescindere dalla data in cui sia avvenuto l’addebito contestato alla banca (e quindi anche oltre il decennio).
avv. Edgardo Riccardi