Si segnala questo mese la recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.14887 emessa dalla VI Sezione Civile il 1° luglio 2014 con cui è stato ribadito che, mentre in fase monitoria è sufficiente che l’istituto di credito produca l’estratto di salda conto, documentazione con valenza probatoria sufficiente per ottenere il decreto ingiuntivo, nel giudizio di cognizione ordinario la banca, a norma dell’art. 2697 c.c., oltre a produrre i singoli estratti conto analitici, dovrà fornire anche la prova di averli inviati al cliente nel corso del rapporto, in modo da consentirgli di effettuare, se del caso, le relative contestazioni.
avv. Edgardo Riccardi